La UNI 11158:2015 al punto 3.25 e la UNI 11560:2022 al punto 3.12, definiscono come dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) un prodotto che ha la funzione di salvaguardare la persona che lo indossi, o che comunque lo porti con sè, da rischi per la salute e per la sicurezza. In particolare, un D.P.I. contro le cadute dall’alto deve assicurare la persona ad un punto di ancoraggio in modo tale da prevenire o arrestare una caduta dall’alto in condizioni di completa sicurezza.