La scelta di quale sistema di protezione dalle cadute debba essere adottato è di competenza del datore di lavoro, che sceglie il sistema più idoneo in base alla funzione protettiva cui deve adempiere (per esempio non avrebbe alcuna utilità installare un parapetto per proteggersi dal rischio di sfondamento del piano di calpestio). È comunque preferibile, come indicato dal D. Lgs 81/2008, prediligere i sistemi di protezione collettiva nel caso di rischio di caduta dal bordo.