Datore di lavoro / Committente

In caso di caduta dall’alto di un operatore i soggetti considerati legalmente responsabili sono il datore di lavoro, il proprietario dell’immobile o l’amministratore di condominio. Infatti, in riferimento all’art 111, comma 1 e 2 del D. Lgs 81/2008: “il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

  • priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
  • dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. [...]

Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. [...] Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta [...]”.
All’art. 115, comma 1 si sottolinea il fatto che, qualora non siano attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico (D.P.I.) assicurati direttamente alla linea vita o a parti stabili delle opere fisse mediante connettori.
La revisione delle linee vita è disciplinata dalla norma tecnica UNI EN 11158 e dalle linee guida ISPESL, che stabiliscono l’obbligo di un’ispezione del sistema da parte del lavoratore prima dell’utilizzo. Norma e linee guida richiedono altresì l’intervento di personale competente prima della messa in servizio e, successivamente, “almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi” (UNI 11158:2005, punto 9.1.6). La norma UNI 11560:2022 prevede che l’intervallo tra 2 ispezioni periodiche non possa essere maggiore di 2 anni. Le ispezioni dovranno essere eseguite da un installatore intermedio o tecnico abilitato, con assunzione di responsabilità, effettuando i controlli previsti ai prospetti 1,2,3 della UNI 11560:2022, e in accordo con le istruzioni del progettista e fabbricante dei sistemi anticaduta.

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