La responsabilità penale e/o civile ricade sul fabbricante del dispositivo di protezione individuale in caso di malfunzionamento o difetti di produzione del D.P.I in questione.
Ricade sul progettista in caso di errata valutazione del rischio, qualora lesioni o morte si verifichino a seguito di rischi non previsti.
I caso di uso improprio del D.P.I. o inosservanza delle norme e leggi vigenti in materia di sicurezza e utilizzo del dispositivo, la responsabilità civile ricade sull’operatore stesso.
La decisione finale spetta comunque al giudice, che deve valutare, di caso in caso, quali inosservanze siano state compiute e da quale soggetto.