La responsabilità, secondo l’art. 59 del D.Lgs. n. 81/2008, è del lavoratore nel caso in cui egli non abbia adempito agli obblighi di sicurezza, osservato le disposizioni ai fini della protezione individuale, utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro, partecipato ai programmi di formazione.
Nel caso in cui il malfunzionamento di una o più parti di un sistema di ancoraggio sia invece da attribuire a difetti di produzione o di installazione, la responsabilità ricade sul produttore e/o sull’installatore.