In caso di caduta dall’alto di un operatore i soggetti considerati legalmente responsabili sono il datore di lavoro, il proprietario dell’immobile o l’amministratore di condominio, infatti in riferimento all’art 111, comma 1 e 2 del D. Lgs 81/2008 “il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. [...] Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. [...]”
All’art. 115, comma 1, si sottolinea il fatto che qualora non siano attuate misure di protezione collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuali idonei per l’uso specifico (DPI) assicurati direttamente o mediante connettori lungo una linea vita a parti stabili delle opere fisse.
La revisione delle linee vita è disciplinata dalla norma tecnica UNI EN 11158 e dalle Linee Guida ISPESL, che stabiliscono l’obbligo di un’ispezione del sistema da parte del lavoratore prima dell’utilizzo. Norma e linee guida richiedono altresì l’intervento di personale competente prima della messa in servizio, e successivamente “almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi” (UNI 11158:2005, punto 9.1.6). La UNI 11560:2014 specifica inoltre che “l’intervallo delle ispezione periodiche non può essere maggiore di due anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e quattro anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore e/o l’ispettore sempre con assunzione di responsabilità”.
In caso di caduta dell’operatore il sistema deve essere immediatamente ispezionato prima di procedere a un ulteriore uso.