I metodi di fissaggio sono molteplici, sono strettamente connessi alla tipologia di struttura a cui si applicano i sistemi di ancoraggio. Possono essere mediante piastra e contropiastra, tramite viti e dadi, oppure utilizzando resine bi-componente, viti da legno, tasselli meccanici, rivetti, morsetti, ecc. E’ comunque responsabilità dell’ingegnere incaricato verificare la tipologia di ancorante, della struttura, e indicarne le caratteristiche e le dimensioni.
I punti di ancoraggio non consentono di muoversi longitudinalmente ma nell’area circolare raggiungibile in base alla lunghezza del cordino. Le linee Vita ( nome tecnico ancoraggio lineare) consentono lo spostamento lineare per la lunghezza dell’ancoraggio medesimo.
Se correttamente costruiti SI. Consideriamo però che i dispositivi di ancoraggio hanno una vita di utilizzo molto lunga (circa 30anni) crediamo che il prodotto più idoneo e quindi più economico nel lungo periodo sia l'acciaio inox aisi 304 decapato/elettrolucidato o l'acciaio inox aisi 316.
Sì. Infatti, la UNI 11560:2014 prevede che l’intervallo tra due ispezioni periodiche (siano esse visive o strumentali) non sia maggiore di 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e di 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti.
Sì. Secondo quanto stabilito dalla UNI 11560:2014, punto 9.2.1, l’ispezione del sistema dopo il montaggio deve essere effettuata dall’installatore ed eseguita in accordo con le istruzioni del fabbricante dei dispositivi, del progettista del sistema di ancoraggio e del progettista strutturale. Per ancoraggi con inserimento di elementi meccanici o chimici, deve essere valutata l’opportunità di effettuare prove di carico che restituiscano una forza di trazione di almeno 5 kN per singolo ancorante, per verificare la corretta connessione tra ancorante e struttura di supporto.
Sì. Poichè lo scopo di un sistema di ancoraggio è quello di permettere il collegamento tra la linea vita e un sistema di protezione individuale in modo tale da impedire la caduta dall’alto, è necessario effettuare una valutazione dei rischi che ne preceda la progettazione. Tale valutazione implica l’analisi dei rischi prevalenti, concorrenti o susseguenti e/o legati alle lavorazioni/attività che devono essere svolte sulla copertura.
Essa deve essere necessariamente tenuta in considerazione al fine di progettare un sistema che protegga il lavoratore da tali rischi.
La responsabilità, secondo l’art. 59 del D.Lgs. n. 81/2008, è del lavoratore nel caso in cui egli non abbia adempito agli obblighi di sicurezza, osservato le disposizioni ai fini della protezione individuale, utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro, partecipato ai programmi di formazione.
Nel caso in cui il malfunzionamento di una o più parti di un sistema di ancoraggio sia invece da attribuire a difetti di produzione o di installazione, la responsabilità ricade sul produttore e/o sull’installatore.
Secondo la UNI EN 795:2012, punto 3.2, un dispositivo di ancoraggio è un punto di ancoraggio mobile che può includere un elemento di fissaggio destinato ad essere usato come parte integrante di un sistema individuale di protezione contro le cadute ed è parte del sistema di ancoraggio.
Secondo la UNI EN 795:2012, punto 3.6, un punto di ancoraggio è il punto su un sistema di ancoraggio al quale è previsto il fissaggio del dispositivo individuale di protezione contro le cadute.
La UNI 11560:2014 indica che la documentazione da fornire al committente deve contenere:
- Progetto della configurazione del sistema di ancoraggio (Informazioni Tecniche di Utilizzo del Sistema), effettuato dal progettista del sistema di ancoraggio sulla base della valutazione del rischio.
- Progetto di verifica del progettista strutturale inerente il tipo di ancorante alla struttura di supporto in funzione della tipologia del materiale della struttura (Relazione di Calcolo).
In base all’appendice A2 della UNI EN 795:2012 – Guida per la documentazione da fornire dopo l’installazione, la documentazione necessaria che deve essere fornita al committente deve comprendere:
- Piano di installazione schematico che indichi indirizzo e ubicazione dell’installazione, nome e indirizzo della società di installazione, nome della persona responsabile dell’installazione, identificazione del prodotto (nome del fabbricante del dispositivo di ancoraggio, tipo, modello/articolo), dispositivo di fissaggio (fabbricante, prodotto, forze di trazione e trasversali ammissibili), piano di installazione schematico e informazioni pertinenti per l’utente/committente, quale per esempio la disposizione dei punti di ancoraggio.
Tale piano dovrebbe essere affisso nel punto d’accesso all’edificio in modo tale da essere visibile o disponibile a tutti.
- Dichiarazione di corretto montaggio fornita dall’installatore responsabile, che deve contenere le seguenti informazioni riguardanti il dispositivo di ancoraggio: dichiarazione di conformità dell’installazione rispetto alle istruzioni di installazione fornite dal fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione, dichiarazione di esecuzione secondo il piano di installazione, di cui sopra, dichiarazione di fissaggio al substrato specificato e secondo le modalità specificate (numero di bulloni, materiali corretti, posizione corretta, ubicazione corretta), dichiarazione che il lavoro è stato commissionato in conformità alle informazioni del fabbricante, informazioni fotografiche/documentazione.
- Dichiarazione di conformità dei materiali e manuali di istruzioni per montaggio, uso e manutenzione, rilasciati dal produttore del sistema di ancoraggio.
L’effetto pendolo è uno dei rischi maggiori presenti in copertura, specialmente negli angoli. La UNI 11158:2015 distingue tra effetto pendolo su ancoraggio lineare o puntuale:
- l’effetto pendolo su ancoraggio lineare è la traslazione del lavoratore su un ancoraggio lineare flessibile con conseguente oscillazione rispetto all’ancoraggio lineare a seguito di una caduta dall’alto avvenuta disassata rispetto alla mezzeria dell’ancoraggio lineare.
- l’effetto pendolo su ancoraggio puntuale è inteso come oscillazione del lavoratore rispetto al suo punto di ancoraggio a seguito di una caduta dall’alto avvenuta disassata rispetto alla retta passante per il punto di ancoraggio e perpendicolare al bordo di caduta.
Il Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, D.Lgs. 81/2008, qualifica la segnaletica di sicurezza come parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo di uno o più rischi nell’ambiente di lavoro. Lo stesso decreto stabilisce i criteri per la scelta dei segnali e le relative caratteristiche.
Quando su una copertura o un impianto è presente un sistema di protezione contro le cadute dall’alto che può essere usufruito da parte degli operai, esso deve essere segnalato in maniera appropriata.
I singoli punti di ancoraggio sono segnalati da un’etichetta/cartello di prescrizione, ovvero un pittogramma bianco su sfondo azzurro che li categorizza come ancoraggi.
Le linee vita vengono invece segnalate da un cartello che deve essere posizionato nei pressi del punto di accesso in copertura: esso deve contenere la data di installazione e prescrizioni relative all’utilizzo del sistema (come ad esempio l’obbligo di utilizzo di imbracature di sicurezza e/o cordini di trattenuta, il numero massimo dei lavoratori collegabili alla linea, ecc.).