È un sistema di ancoraggi lineare, ovvero la linea (flessibile o rigida) compresa tra ancoraggi di estremità e/o intermedi, alla quale si fissa l’operatore. A quest’ultimo è fatto obbligo di indossare un D.P.I. (Dispositivo di Protezione Individuale) di III categoria contro le cadute dall’altro, fissato alla linea sia mediante un connettore che mediante un punto di ancoraggio mobile.
La durabilità di un prodotto è definita dal produttore, a seconda della qualità può durare per la vita dell’edificio. Se intervengono fenomeni di corrosione la vita può essere molto breve. Per esempio i Cavi zincati durano mediamente pochi anni se non pochi mesi.
Sì, una linea vita deve essere certificata secondo le norme tecniche di riferimento: UNI EN 795:2012 (per dispositivi removibili tipo A e C), CEN/TS 16415:2013 (per dispositivi removibili tipo A e C) e UNI 11578:2015 (per dispositivi permanenti tipo A e C).
La conformità della linea vita ad una o più delle norme sopracitate dipende dall’utilizzo che se ne farà, pertanto non necessariamente essa deve essere conforme a tutte e tre le norme contemporaneamente.
È responsabilità del produttore rilasciare una dichiarazione che attesti la conformità del prodotto rispetto alla norma di riferimento.
Intanto penso si faccia riferimento ai DPI contro le cadute dall’alto, e dunque la risposta è si in quanto è previsto che gli ancoraggi a norma UNI EN 795 sono previsti per essere utilizzate unicamente con i DPI contro le cadute dall’alto. In pratica poi sono unicamente i connettori UNI EN 362 e le fettucce in classe B che sono utilizzati per collegarsi alle linee di ancoraggio.
La revisione 2012 non è stata riconosciuta come armonizzata per l’utilizzo con i DPI di III cat contro le cadute dall’alto dalla commissione Europea per la legge CEE 89/686. Inoltre bisogna sottolineare che la norma 795/2012 prevede la rimovibilità quindi in teoria devono esser smontate dopo l’utilizzo, ma nessuno può garantire possano essere montate su un’altra copertura causa le effettive varianti, infine sono per un unico utilizzatore. E questo è in palese contrasto con le norme di sicurezza indicate dal D.L. 81/2008 e smi.
Dipende dalle caratteristiche della struttura portante. Pali rigidi prevedono grandi forze che sono scaricate sugli ancoraggi, mentre i pali a deformazione scaricano molto meno ed è possibile verificare il fissaggio su strutture che non possono sopportare carichi molto alti.
La norma di riferimento agli ancoraggi UNI EN 795 prescrive che gli ancoraggi destinati all’esterno devono avere una protezione alla corrosione secondo la norma EN 362/1992 punto 4.4. che corrisponde alla zincatura a caldo. Non si conoscono linee vita che utilizzino tali funi zincate, anche se sul mercato qualche produttore utilizza impropriamente funi zincate a freddo.
Deve essere indicato dal produttore nel manuale d’uso.
La linea vita (linea di ancoraggio flessibile) è utilizzabile solo con l’uso di DPI di III categoria, contro le cadute dall’alto. Per questi sono obbligatori corsi di formazione informazione ed addestramento.
Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro è necessario avere l’idoneità tecnica ed amministrativa (art 26 D.L. 81/2008 smi), è responsabilità del committente verificare l’idoneità tecnica dell’impresa o del lavoratore autonomo a cui affida i lavori.
I metodi di fissaggio sono molteplici, sono strettamente connessi alla tipologia di struttura a cui si applicano i sistemi di ancoraggio. Possono essere mediante piastra e contropiastra, tramite viti e dadi, oppure utilizzando resine bi-componente, viti da legno, tasselli meccanici, rivetti, morsetti, ecc. E’ comunque responsabilità dell’ingegnere incaricato verificare la tipologia di ancorante, della struttura, e indicarne le caratteristiche e le dimensioni.
I punti di ancoraggio non consentono di muoversi longitudinalmente ma nell’area circolare raggiungibile in base alla lunghezza del cordino. Le linee Vita ( nome tecnico ancoraggio lineare) consentono lo spostamento lineare per la lunghezza dell’ancoraggio medesimo.
No è una scelta del datore di lavoro che sceglie i sistemi più idonei in base al loro utilizzo. Infatti che protezioni puo’ dare il parapetto in caso di rischio di sfondamento del piano di calpestio. E’ comunque una indicazione estremamente valida quella di prediligere nella scelta i sistemi di protezione collettiva.
Le linee di ancoraggio sono progettate per resistere a carichi di gran lunga superiori a quelli richiesti da un lavoro in fune dunque se mi collego ad una linea di ancoraggio rigida (classe D) sicuramente SI, se mi collego ad un palo rigido (dispositivo d'ancoraggio intermedio o terminale della linea vita) sicuramente SI, se mi collego ad un palo a deformazione controllata (dispositivo d'ancoraggio intermedio o terminale della linea vita) od al cavo in acciaio possono intervenire fattori che ne complicano l’utilizzo, tipo la formazione della freccia o la possibile deformazione del palo anche in riferimento alla sopportazione dei carichi generati da un operatore in fune.
Sicurpal per i suoi prodotti consiglia come ancoraggi idonei per la fune di lavoro i pali d'ancoraggio (vedere specifiche sui manuali dei rispettivi prodotti) mentre accetta l'utilizzo della linea vita come ancoraggio per la fune di sicurezza.
Teoricamente NO, occorre capire cosa si intende per rifare tutto il coperto. Se occorre solo sostituire le guaine, dopo l’analisi dei rischi, forse si, se occorre rifare la struttura portante sicuramente no. L'ultima parola spetta sempre al tecnico che definisce e analizza la valutazione dei rischi. Grazie ad essa si definirà quale dei sistemi di protezione (individuale o collettivo) prevede il rischio inferiore (valore di rischio x numero di giorni di esposizione)
Teoricamente SI, purchè siano rispettate le norme di sicurezza contro le cadute dall’alto.
La UNI 11560:2014 indica che la documentazione da fornire al committente deve contenere:
- Progetto della configurazione del sistema di ancoraggio (Informazioni Tecniche di Utilizzo del Sistema), effettuato dal progettista del sistema di ancoraggio sulla base della valutazione del rischio.
- Progetto di verifica del progettista strutturale inerente il tipo di ancorante alla struttura di supporto in funzione della tipologia del materiale della struttura (Relazione di Calcolo).
In base all’appendice A2 della UNI EN 795:2012 – Guida per la documentazione da fornire dopo l’installazione, la documentazione necessaria che deve essere fornita al committente deve comprendere:
- Piano di installazione schematico che indichi indirizzo e ubicazione dell’installazione, nome e indirizzo della società di installazione, nome della persona responsabile dell’installazione, identificazione del prodotto (nome del fabbricante del dispositivo di ancoraggio, tipo, modello/articolo), dispositivo di fissaggio (fabbricante, prodotto, forze di trazione e trasversali ammissibili), piano di installazione schematico e informazioni pertinenti per l’utente/committente, quale per esempio la disposizione dei punti di ancoraggio.
Tale piano dovrebbe essere affisso nel punto d’accesso all’edificio in modo tale da essere visibile o disponibile a tutti.
- Dichiarazione di corretto montaggio fornita dall’installatore responsabile, che deve contenere le seguenti informazioni riguardanti il dispositivo di ancoraggio: dichiarazione di conformità dell’installazione rispetto alle istruzioni di installazione fornite dal fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione, dichiarazione di esecuzione secondo il piano di installazione, di cui sopra, dichiarazione di fissaggio al substrato specificato e secondo le modalità specificate (numero di bulloni, materiali corretti, posizione corretta, ubicazione corretta), dichiarazione che il lavoro è stato commissionato in conformità alle informazioni del fabbricante, informazioni fotografiche/documentazione.
- Dichiarazione di conformità dei materiali e manuali di istruzioni per montaggio, uso e manutenzione, rilasciati dal produttore del sistema di ancoraggio.
Per rispondere alla domanda è necessario distinguere tra struttura portante e non portante.
Nel caso in cui la copertura sia praticabile, essa rientra nel campo di applicazione dei sistemi di protezione contro le cadute ed è quindi necessario procedere con la valutazione dei rischi per scegliere il sistema di protezione più idoneo.
Nel caso in cui invece la cui copertura non sia praticabile e non portante, è da escludersi l’installazione di dispositivi permanenti, in quanto non sono previsti l’accesso ed il transito.
L’effetto pendolo è uno dei rischi maggiori presenti in copertura, specialmente negli angoli. La UNI 11158:2015 distingue tra effetto pendolo su ancoraggio lineare o puntuale:
- l’effetto pendolo su ancoraggio lineare è la traslazione del lavoratore su un ancoraggio lineare flessibile con conseguente oscillazione rispetto all’ancoraggio lineare a seguito di una caduta dall’alto avvenuta disassata rispetto alla mezzeria dell’ancoraggio lineare.
- l’effetto pendolo su ancoraggio puntuale è inteso come oscillazione del lavoratore rispetto al suo punto di ancoraggio a seguito di una caduta dall’alto avvenuta disassata rispetto alla retta passante per il punto di ancoraggio e perpendicolare al bordo di caduta.
Il Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, D.Lgs. 81/2008, qualifica la segnaletica di sicurezza come parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo di uno o più rischi nell’ambiente di lavoro. Lo stesso decreto stabilisce i criteri per la scelta dei segnali e le relative caratteristiche.
Quando su una copertura o un impianto è presente un sistema di protezione contro le cadute dall’alto che può essere usufruito da parte degli operai, esso deve essere segnalato in maniera appropriata.
I singoli punti di ancoraggio sono segnalati da un’etichetta/cartello di prescrizione, ovvero un pittogramma bianco su sfondo azzurro che li categorizza come ancoraggi.
Le linee vita vengono invece segnalate da un cartello che deve essere posizionato nei pressi del punto di accesso in copertura: esso deve contenere la data di installazione e prescrizioni relative all’utilizzo del sistema (come ad esempio l’obbligo di utilizzo di imbracature di sicurezza e/o cordini di trattenuta, il numero massimo dei lavoratori collegabili alla linea, ecc.).