Il proprietario dell’immobile, in caso di proprietà privata, l'amministratore in caso di condominio, o il titolare di un'impresa è obbligato a fare eseguire i lavori in condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori.
Secondo l’aggiornamento del D.G.R. n. 699/2015 l’elaborato tecnico è il documento redatto da un tecnico abilitato che deve specificatamente contenere:
· le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto dei criteri generali di progettazione
· gli elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura e/o sulle FVCM;
· documentazione fotografica dettagliata illustrativa dell’installazione effettuata;
· relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;
· certificazioni del produttore;
· dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
· manuale d’uso;
· programma di manutenzione.
Per rispondere alla domanda è necessario distinguere tra struttura portante e non portante.
Nel caso in cui la copertura sia praticabile, essa rientra nel campo di applicazione dei sistemi di protezione contro le cadute ed è quindi necessario procedere con la valutazione dei rischi per scegliere il sistema di protezione più idoneo.
Nel caso in cui invece la cui copertura non sia praticabile e non portante, è da escludersi l’installazione di dispositivi permanenti, in quanto non sono previsti l’accesso ed il transito.
Se l’intervento riguarda la copertura di edifici esistenti il committente dei lavori, in questo caso l’amministratore di condominio, deve provvedere a far redigere l’’Elaborato Tecnico dei dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall’alto, ad opera di un tecnico abilitato. L’Elaborato Tecnico deve essere allegato:
- alla richiesta di conformità edilizia e di agibilità o alla comunicazione di fine lavori per gli interventi soggetti a regime abilitativo e per quelli soggetti a comunicazione inizio lavori (CIL), di cui all’art. 7 comma 4 della l.r. n. 15/2013;
- al progetto definitivo per gli interventi relativi alle opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale o comunale,
e conservato per gli interventi soggetti ad attività di edilizia libera di cui all’art. 7 comma 1 della L.R. n. 15/2013, e per tutti gli altri casi in cui vengano installati dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto.
La UNI 11158:2015, al punto 3.54, definisce come sistema di trattenuta un sistema di protezione individuale delle cadute che impedisce al lavoratore di raggiungere le zone dove esiste il pericolo di caduta dall’alto.
Il lavoratore deve indossare un dispositivo di protezione individuale e una cintura di trattenuta, ovvero un componente che circonda il corpo ed è composto da elementi che, insieme ad un cordino di trattenuta, limitano il movimento dell’operatore così da impedirgli di raggiungere le zone a rischio caduta.
Secondo il punto 3.50 della UNI 11158:2015, un sistema di arresto caduta è un sistema di protezione individuale delle cadute che arresta la caduta libera e che limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto caduta.
Secondo la UNI 11158:2015, al punto 3.56, il tirante d’aria è lo spazio libero a partire dal punto di caduta del lavoratore, necessario a compensare sia la caduta libera che tutti gli allungamenti/deformazioni del sistema di ancoraggio e del sistema di arresto caduta, senza che il lavoratore urti contro ostacoli durante la caduta e che comprende eventuali margini di sicurezza.
Secondo la UNI 11158:2015, al punto 3.45 un sistema di accesso mediante corda/fune è un sistema individuale di protezione contro le cadute che permette al lavoratore di raggiungere e lasciare il luogo di lavoro in modo tale da evitare o arrestare la caduta libera mediante l’uso di una linea di lavoro e di una linea di sicurezza, collegate separatamente a punti di ancoraggio affidabili.
La UNI EN 363:2008, al punto 4.2.3., stabilisce che un sistema di accesso mediante corda:
- consente l’accesso al e/o dal luogo di lavoro in tensione o sospensione;
- evita o arresta la caduta libera dell’utilizzatore;
- permette all’utilizzatore di muoversi tra posizioni più alte e più basse e può permettere lo spostamento laterale;
- utilizza un punto d’attacco basso sull’imbracatura per il collegamento alla linea di lavoro;
- comprende una linea di lavoro e una linea di sicurezza che sono attaccate separatamente alla struttura;
- può essere utilizzato per il posizionamento sul lavoro dopo che è stato raggiunto il luogo di lavoro.
La linea di lavoro e la linea di sicurezza sono fissate alla stessa imbracatura.
L’assemblaggio può avvenire in vari modi:
- possono essere usate cinture con cosciali o imbracature per il corpo;
- dovrebbe essere considerata la possibilità di includere una seduta per il comfort e la stabilità;
- Il collegamento della linea di lavoro e della linea di sicurezza all’utilizzatore dovrebbe sempre avvenire attraverso l’imbracatura anche se si utilizza una seduta di lavoro;
se in una situazione di salvataggio vi è più di una persona sul sistema, il carico nominale deve corrispondere almeno alla massa totale delle persone sul sistema.
L’effetto pendolo è uno dei rischi maggiori presenti in copertura, specialmente negli angoli. La UNI 11158:2015 distingue tra effetto pendolo su ancoraggio lineare o puntuale:
- l’effetto pendolo su ancoraggio lineare è la traslazione del lavoratore su un ancoraggio lineare flessibile con conseguente oscillazione rispetto all’ancoraggio lineare a seguito di una caduta dall’alto avvenuta disassata rispetto alla mezzeria dell’ancoraggio lineare.
- l’effetto pendolo su ancoraggio puntuale è inteso come oscillazione del lavoratore rispetto al suo punto di ancoraggio a seguito di una caduta dall’alto avvenuta disassata rispetto alla retta passante per il punto di ancoraggio e perpendicolare al bordo di caduta.
Secondo la UNI EN 363:2008, al punto 4.2.5., un sistema di salvataggio è un sistema individuale per la protezione contro le cadute con il quale il lavoratore può salvare sé o altri, in maniera tale che sia prevenuta la caduta libera.
Un sistema di salvataggio:
- evita la caduta libera sia della persona soccorsa sia del soccorritore durante l’operazione di salvataggio;
- permette di sollevare o di abbassare la persona soccorsa in un posto sicuro.
Il Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, D.Lgs. 81/2008, qualifica la segnaletica di sicurezza come parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo di uno o più rischi nell’ambiente di lavoro. Lo stesso decreto stabilisce i criteri per la scelta dei segnali e le relative caratteristiche.
Quando su una copertura o un impianto è presente un sistema di protezione contro le cadute dall’alto che può essere usufruito da parte degli operai, esso deve essere segnalato in maniera appropriata.
I singoli punti di ancoraggio sono segnalati da un’etichetta/cartello di prescrizione, ovvero un pittogramma bianco su sfondo azzurro che li categorizza come ancoraggi.
Le linee vita vengono invece segnalate da un cartello che deve essere posizionato nei pressi del punto di accesso in copertura: esso deve contenere la data di installazione e prescrizioni relative all’utilizzo del sistema (come ad esempio l’obbligo di utilizzo di imbracature di sicurezza e/o cordini di trattenuta, il numero massimo dei lavoratori collegabili alla linea, ecc.).